Onorevoli Colleghi! - L'attuale procedura prevede, nelle ipotesi di ricorso avverso sanzioni amministrative, che una volta depositato il ricorso e fissata l'udienza, sia la cancelleria del tribunale ad effettuare le notifiche sia all'opponente che allo stesso ricorrente, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
      Con la presente iniziativa legislativa si intende porre a carico del ricorrente la notifica alla sola amministrazione opposta, sulla base della procedura prevista per il ricorso diretto in tema di procedimento penale, presso il giudice di pace. Pertanto, il ricorrente deposita il ricorso presso l'ufficio del giudice di pace e questi, entro dieci giorni, fissa l'udienza. Il ricorrente, quindi, ritira il ricorso e lo notifica all'amministrazione opposta.
      Porre a carico del ricorrente gli oneri e i costi della notifica contribuisce a far diminuire il numero dei ricorsi (almeno quelli che il ricorrente sa già in partenza di perdere), con notevole alleggerimento del carico giudiziario, in particolare per le cancellerie, ma soprattutto costituisce un enorme risparmio di spesa.

 

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